Art. 19
In vigore dal 16 lug 1933
I provvedimenti di pensione e degli altri assegni di quiescienza; che si liquidano in base alle norme del cessato regime austro-ungarico, sono adottati dalle autorità centrali o provinciali, già competenti secondo le norme medesime.
Il trattamento di quiescenza spettante secondo le norme dell'ex Stato libero di Fiume e dell'antico Regno di Ungheria è liquidato dal prefetto di Fiume.
Il trattamento spettante agli agenti ferroviari (e loro famiglie) provenienti dalla compagnia delle ferrovie meridionali, dalle ferrovie dello Stato austriache e dalle ferrovie dello Stato ungheresi, è liquidato dal Ministro per le comunicazioni.
Il riscatto dei servizi è disposto dall'autorità competente alla liquidazione delle pensioni.
A favore delle famiglie degli impiegati della Real Casa e di quelli della Casa di S. A. R. il Duca di Genova, le cui pensioni passarono a carico del bilancio dello Stato, provvede il Ministro per le finanze.
Lo stesso Ministro per le finanze provvede per le famiglie degli impiegati degli antichi Governi italiani.
La Corte dei conti esercita, sui provvedimenti, di cui al presente articolo, il riscontro previsto dall'.
Contro i provvedimenti di cui ai precedenti commi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-19