Art. 15
In vigore dal 16 lug 1933
Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità, per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'.
Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Ministro, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà del suo ammontare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-15