Art. 9
In vigore dal 16 lug 1933
Trascorso il termine di cui al successivo , il decreto è revocato o modificato quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel computo del servizio o nel calcolo del prezzo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata o il decreto emesso sopra documenti falsi.
La revoca o modifica può essere proposta di ufficio o chiesta dagli interessati.
Il termine per la revoca o modifica prevista dai commi precedenti è di tre anni dalla registrazione del decreto o, rispettivamente, dalla comunicazione di esso agli interessati. Però, nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) la proposta o domanda sarà ammessa anche se scaduto detto termine, ma non oltre trenta giorni dal rinvenimento dei nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente o all'Amministrazione della riconosciuta falsità dei documenti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione trentennale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-9