Art. 7

In vigore dal 16 lug 1933
I documenti di stato civile, personali e di famiglia richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza, sia diretto che indiretto, nonché quelli relativi a precedenti servizi prestati, devono essere raccolti dal capo del personale di ciascuna Amministrazione durante il periodo di servizio dei propri dipendenti. Costituisce infrazione disciplinare la inosservanza della disposizione di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703#art-7

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Art. 7 Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. — Testo vigente | Portale Normativo