Art. 1
In vigore dal 1 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 96 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visti i regi decreti 27 giugno 1933, n. 703, 28 giugno 1933, n. 704 e 1 aprile 1935, n. 459;
Udita la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, sostituito dall' del regio decreto 1 aprile 1935, n. 459, nella parte in cui dispone che i componenti del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie continuino durante l'incarico ad esercitare le loro normali funzioni, non si applica al presidente del Comitato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 123. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-30;865#art-1