Regolamento›Sez. IX
Art. 63
In vigore dal 23 apr 1969
Per la modificazione e per la revoca, d'ufficio o su domanda degli interessati, delle deliberazioni del presidente dell'istituto postelegrafonici relative al trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni degli del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.
I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente medesimo su conforme parere del consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-63