RegolamentoSez. IX

Art. 66

In vigore dal 23 apr 1969
Quando vi sono fondati elementi per ritenere che si sia verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione o assegno continuativo o dal diritto all'indennità per una sola volta a carico del fondo per il trattamento di quiescenza, per la perdita della cittadinanza italiana, il presidente dell'istituto postelegrafonici provvede a norma degli della legge 5 maggio 1952, n. 521.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-66

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Art. 66 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo