Regolamento

Art. 69

In vigore dal 23 apr 1969
La domanda di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, di tutti i servizi riscattabili a norma delle vigenti disposizioni deve essere presentata dagli iscritti al fondo direttamente o tramite la direzione provinciale delle poste, corredata dalla copia dello stato di servizio, all'istituto postelegrafonici, nel termine di cui all'art. 158 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 69 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo