Art. 69
Regolamento

Art. 69

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In vigore dal 23 apr 1969
La domanda di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, di tutti i servizi riscattabili a norma delle vigenti disposizioni deve essere presentata dagli iscritti al fondo direttamente o tramite la direzione provinciale delle poste, corredata dalla copia dello stato di servizio, all'istituto postelegrafonici, nel termine di cui all'art. 158 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-69