Regolamento

Art. 73

In vigore dal 23 apr 1969
Negli altri casi di cessazione dal servizio del personale iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, l'amministrazione trasmette copia del relativo provvedimento e copia dello stato di servizio dell'iscritto all'istituto postelegrafonici, il quale provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza all'iscritto o ai suoi superstiti. Ai fini della comunicazione della delibera concessiva o negativa del trattamento di quiescenza, nonché della consegna al titolare del certificato di iscrizione (libretto), si applica la procedura prevista dal precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-73

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Art. 73 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo