Regolamento

Art. 70

In vigore dal 23 apr 1969
Sulla domanda di riscatto provvede il presidente dell'istituto postelegrafonici con apposita deliberazione. Nella deliberazione sono brevemente indicati i motivi per i quali, in tutto o in parte, non si accoglie la domanda dello interessato; è stabilito, altresì, il contributo per il riscatto e sono indicati lo stipendio preso a base per la liquidazione ed il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'iscritto. La consegna della copia di deliberazione, che concede o nega il riscatto, è effettuata dalla direzione provinciale competente previo ritiro di apposita ricevuta rilasciata dall'interessato da inviarsi all'istituto postelegrafonici. Qualora l'interessato sia in servizio, della deliberazione viene informata l'amministrazione postale perché provveda per la ritenuta sullo stipendio delle rate del contributo, con la decorrenza dalla data di emissione del provvedimento. La direzione provinciale competente elenca, in ordine alfabetico, su rendiconti da inviarsi mensilmente all'istituto postelegrafonici, i nominativi dei dipendenti assoggettati a trattenute di cui al presente articolo, indicando a fianco di ciascuno l'importo della trattenuta stessa. L'ammontare delle trattenute (leve essere versato mensilmente sull'apposito c/c postale intestato all'istituto postelegrafonici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-70

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Art. 70 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo