Regolamento›Sez. IX
Art. 67
In vigore dal 23 apr 1969
Il sequestro o il pignoramento delle pensioni ed indennità che tengono luogo di pensioni e di altri assegni di quiescenza liquidati a carico del fondo amministrato dall'istituto postelegrafonici a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono eseguiti presso l'istituto medesimo.
Analogamente sono notificate le deleghe che i pensionati a carico del fondo predetto rilasciano a norma del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e delle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
All'istituto postelegrafonici debbono essere notificate le ritenute da effettuarsi mensilmente sulle pensioni a carico del fondo di cui sopra per le quote di prezzo e per le pigioni di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-67