RegolamentoSez. IX

Art. 67

In vigore dal 23 apr 1969
Il sequestro o il pignoramento delle pensioni ed indennità che tengono luogo di pensioni e di altri assegni di quiescenza liquidati a carico del fondo amministrato dall'istituto postelegrafonici a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono eseguiti presso l'istituto medesimo. Analogamente sono notificate le deleghe che i pensionati a carico del fondo predetto rilasciano a norma del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e delle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. All'istituto postelegrafonici debbono essere notificate le ritenute da effettuarsi mensilmente sulle pensioni a carico del fondo di cui sopra per le quote di prezzo e per le pigioni di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-67

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