RegolamentoSez. IX

Art. 64

In vigore dal 23 apr 1969
La spedizione della copia di, deliberazione della pensione, dell'indennità per una volta tanto e del riscatto e la consegna all'interessato ai sensi dei successivi articoli è effettuata anche ai fini di cui al primo comma dell'art. 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-64

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