RegolamentoSez. IX

Art. 59

In vigore dal 23 apr 1969
I documenti di stato civile, personali e di famiglia, richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza, sia diretto che indiretto, nonché quelli relativi a precedenti servizi prestati, devono essere raccolti dalla competente direzione provinciale delle poste durante il periodo di servizio degli iscritti e trasmessi entro tre mesi all'istituto postelegrafonici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-59

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