RegolamentoSez. VII

Art. 54

In vigore dal 23 apr 1969
La concessione del recapito è accordata con provvedimento del direttore provinciale immediatamente comunicato alla direzione centrale per gli uffici locali. La concessione predetta diventa esecutiva qualora il direttore centrale per gli uffici locali entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, non abbia disposto diversamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-54

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Art. 54 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo