RegolamentoSez. VII

Art. 50

In vigore dal 23 apr 1969
Il recapito può essere concesso ad alberghi, stabilimenti o luoghi di cura, ad enti pubblici e ad imprese private per uso esclusivo del concessionario, del personale da lui dipendente e dei suoi clienti. Di fronte all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni responsabile della gestione del recapito è il concessionario. Le persone addette al recapito non acquistano titolo a pretesa alcuna verso l'amministrazione per il servizio prestato per conto ed a spese del concessionario. Il concessionario deve provvedere al locale, preventivamente riconosciuto dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni adatto alle necessità dei servizi, arredarlo decorosamente e fornirlo di idonea cassaforte; deve sostenere tutte le spese di esercizio del recapito; deve eseguire i servizi nei modi prescritti dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni emanate dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il concessionario è ammesso a percepire l'aggio in vigore sulla vendita delle carte valori postali acquistate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-50

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Art. 50 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo