RegolamentoSez. VI

Art. 46

In vigore dal 23 apr 1969
Per gli ufficiali il compenso non può superare nè lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, nè la quota spettante al dirigente dell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-46

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Art. 46 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo