RegolamentoSez. VI

Art. 43

In vigore dal 23 apr 1969
Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi. Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-43

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Art. 43 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo