RegolamentoSez. VI

Art. 40

In vigore dal 23 apr 1969
Al personale, assunto ai sensi degli articoli 126 e 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, competono la retribuzione, e gli assegni fissi, anche per i giorni festivi e di riposo settimanale, in ragione di 1/365 della retribuzione annua lorda.
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Art. 40 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo