RegolamentoSez. IV

Art. 36

In vigore dal 23 apr 1969
Entro il mese di gennaio di ogni anno è compilato dal direttore, o reggente, dell'ufficio locale o dal titolare, o reggente, dell'agenzia un rapporto informativo sul servizio prestato dal sostituto-reggente nell'anno precedente in posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dallo impiego o per chiamata o richiamo alle armi. Il rapporto predetto, che deve comprendere anche un giudizio complessivo da comunicarsi all'interessato, viene trasmesso alla direzione provinciale competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-36

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