Regolamento›Sez. IV
Art. 33
In vigore dal 23 apr 1969
L'agente da applicare a mansioni interne presso i più importanti uffici locali, ai sensi degli , secondo comma, e 43, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, deve essere idoneo incondizionatamente a prestare i servizi stabiliti dall'amministrazione per tale categoria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-33