RegolamentoSez. IV

Art. 33

In vigore dal 23 apr 1969
L'agente da applicare a mansioni interne presso i più importanti uffici locali, ai sensi degli , secondo comma, e 43, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, deve essere idoneo incondizionatamente a prestare i servizi stabiliti dall'amministrazione per tale categoria.
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Art. 33 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo