RegolamentoSez. IV

Art. 29

In vigore dal 23 apr 1969
Il congedo ordinario agli ufficiali ed agli agenti viene concesso, ai sensi dell', terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, dal dirigente dell'ufficio, quando la concessione non comporti sostituzione di unità. Nel caso contrario il direttore dell'ufficio disporrà per la concessione del congedo previa intesa col direttore provinciale.
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Art. 29 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo