RegolamentoSez. III

Art. 25

In vigore dal 23 apr 1969
La facoltà di produrre ricorso gerarchico, prevista dall'articolo 101, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, può essere esercitata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento all'interessato.
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Art. 25 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo