RegolamentoSez. II

Art. 21

In vigore dal 23 apr 1969
All'assegnazione della sede ai promossi a primo ufficiale si procede secondo l'ordine della graduatoria e l'ordine di preferenza che, in seguito alla comunicazione del posto in graduatoria mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ciascun concorrente compresovi è tenuto ad indicare nel termine fissatogli dalla amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-21

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Art. 21 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo