Art. 21
RegolamentoSez. II

Art. 21

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In vigore dal 23 apr 1969
All'assegnazione della sede ai promossi a primo ufficiale si procede secondo l'ordine della graduatoria e l'ordine di preferenza che, in seguito alla comunicazione del posto in graduatoria mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ciascun concorrente compresovi è tenuto ad indicare nel termine fissatogli dalla amministrazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-21