RegolamentoSez. III

Art. 23

In vigore dal 23 apr 1969
L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del reparto che amministra il personale. In assenza del capo reparto competente dette sanzioni sono comminate da altro funzionario della carriera direttiva della stessa direzione provinciale, delegato a sostituirlo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-23

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Art. 23 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo