RegolamentoSez. III

Art. 27

In vigore dal 23 apr 1969
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui al primo comma dell'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ai sostituti reggenti, viene osservato il procedimento disciplinare previsto dagli articoli 100, 101, 102, del testo unico medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo