Regolamento›Sez. III
Art. 27
In vigore dal 23 apr 1969
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui al primo comma dell'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ai sostituti reggenti, viene osservato il procedimento disciplinare previsto dagli articoli 100, 101, 102, del testo unico medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-27