Art. 27
RegolamentoSez. III

Art. 27

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In vigore dal 23 apr 1969
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui al primo comma dell'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ai sostituti reggenti, viene osservato il procedimento disciplinare previsto dagli articoli 100, 101, 102, del testo unico medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-27