RegolamentoSez. IV

Art. 28

In vigore dal 23 apr 1969
Ove il direttore, o l'ufficiale da lui delegato, dell'ufficio locale cui è aggregata un'agenzia non possono presenziare alle operazioni del passaggio dei valori e documenti, ai sensi dell'art. 122, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, può essere incaricato dal direttore provinciale altro direttore di ufficio locale.
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Art. 28 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo