Regolamento›Sez. III
Art. 24
In vigore dal 23 apr 1969
Ove la commissione provinciale per gli uffici locali si pronunci per una sanzione inferiore alla riduzione dello stipendio, il relativo provvedimento è disposto dal competente capo reparto della direzione provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-24