Art. 24
RegolamentoSez. III

Art. 24

50 / 99
In vigore dal 23 apr 1969
Ove la commissione provinciale per gli uffici locali si pronunci per una sanzione inferiore alla riduzione dello stipendio, il relativo provvedimento è disposto dal competente capo reparto della direzione provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-24