Art. 23
RegolamentoSez. III

Art. 23

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In vigore dal 23 apr 1969
L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del reparto che amministra il personale. In assenza del capo reparto competente dette sanzioni sono comminate da altro funzionario della carriera direttiva della stessa direzione provinciale, delegato a sostituirlo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-23