Regolamento›Sez. III
Art. 25
51 / 99In vigore dal 23 apr 1969
La facoltà di produrre ricorso gerarchico, prevista dall'articolo 101, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, può essere esercitata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-25