RegolamentoSez. IV

Art. 34

In vigore dal 23 apr 1969
La durata complessiva delle assenze per malattia dei sostituti reggenti, ai fini della conservazione del rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi, come previsto dall'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è calcolata, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, nel periodo di un anno decorrente dalla prima assenza. I periodi di assenza per malattia, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione della durata dell'assenza. Se l'assenza non risulti giustificata l'agente decade dallo incarico. Alle sostitute reggenti che abbiano prestato servizio senza interruzione da almeno un anno spetta, ai sensi degli della legge 26 agosto 1950, n. 860, durante le assenze dipendenti da gravidanza e puerperio, l'intero trattamento economico per il primo mese, ridotto alla metà per il periodo successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-34

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