RegolamentoSez. IV

Art. 38

In vigore dal 23 apr 1969
Le mansioni di sostituto-reggente e di agente temporaneo, di cui agli articoli 125, 126 e 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono incompatibili con qualsiasi impiego statale di ruolo e con tutti quegli incarichi od occupazioni che, a giudizio del direttore provinciale delle poste, sentita, ove ritenuto opportuno, la commissione provinciale per gli uffici locali, siano tali da non consentire l'espletamento di un regolare servizio o da pregiudicarne il decoro.
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Art. 38 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo