Regolamento›Sez. VI
Art. 42
In vigore dal 23 apr 1969
Il compenso speciale previsto dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari o reggenti di agenzia ed agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci:
1) versamenti e pagamenti in conto corrente;
2) emissione e pagamenti di vaglia postali;
3) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;
4) segnatasse, dedotte le bonificazioni;
5) pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni;
6) marche assicurative vendute;
7) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-42