RegolamentoSez. VI

Art. 42

In vigore dal 23 apr 1969
Il compenso speciale previsto dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari o reggenti di agenzia ed agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci: 1) versamenti e pagamenti in conto corrente; 2) emissione e pagamenti di vaglia postali; 3) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio; 4) segnatasse, dedotte le bonificazioni; 5) pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni; 6) marche assicurative vendute; 7) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-42

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Art. 42 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo