RegolamentoSez. VI

Art. 44

In vigore dal 23 apr 1969
Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all', sarà assegnato il 50% ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione: direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 50 direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 40 direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 36 direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 34 direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 28 titolare di agenzia i coefficiente 24 Al reggente di ufficio locale o di agenzia il compenso verrà corrisposto in dodicesimi in rapporto al periodo di reggenza ed al coefficiente di ripartizione dell'ufficio nel quale ha prestato servizio di reggente. In ogni caso il compenso per il direttore, o reggente di ufficio locale, non può eccedere l'ammontare dello stipendio mensile iniziale spettante al direttore dell'ufficio. Nei confronti dei titolari, o reggenti, di agenzia il compenso non può superare lo stipendio mensile previsto per la qualifica di ufficiale di prima classe. Il restante 50% sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali in servizio nell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-44

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Art. 44 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo