Regolamento›Sez. VII
Art. 49
In vigore dal 23 apr 1969
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sarà approvato il capitolato tipo in base ai quale dovranno essere stipulate le concessioni per i singoli recapiti di cui agli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
Tale capitolato dovrà indicare:
a) i servizi affidati al concessionario;
b) le garanzie circa l'idoneità del personale di cui il concessionario è autorizzato ad avvalersi;
c) l'obbligo del concessionario di provvedere:
al pagamento delle spese vive per la costruzione della linea t.t. di collegamento del recapito con l'ufficio telegrafico di appoggio, nonché per l'impianto interno del recapito;
alla fornitura ed installazione, a sue spese, dell'apparato ed organi accessori necessari per lo svolgimento del servizio ed alla loro manutenzione;
d) gli oneri del concessionario per il materiale fornito dall'amministrazione;
e) l'obbligo del concessionario di prestarsi ad agevolare l'amministrazione nell'esercizio della vigilanza sul recapito;
f) le clausole penali relative alle eventuali infrazioni;
g) la misura della cauzione e le modalità del relativo versamento;
h) la facoltà dell'amministrazione di poter aumentare la cauzione durante la gestione del recapito;
i) le condizioni alle quali diviene impegnativa o può cessare la concessione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-49