Art. 49
RegolamentoSez. VII

Art. 49

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In vigore dal 23 apr 1969
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sarà approvato il capitolato tipo in base ai quale dovranno essere stipulate le concessioni per i singoli recapiti di cui agli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. Tale capitolato dovrà indicare: a) i servizi affidati al concessionario; b) le garanzie circa l'idoneità del personale di cui il concessionario è autorizzato ad avvalersi; c) l'obbligo del concessionario di provvedere: al pagamento delle spese vive per la costruzione della linea t.t. di collegamento del recapito con l'ufficio telegrafico di appoggio, nonché per l'impianto interno del recapito; alla fornitura ed installazione, a sue spese, dell'apparato ed organi accessori necessari per lo svolgimento del servizio ed alla loro manutenzione; d) gli oneri del concessionario per il materiale fornito dall'amministrazione; e) l'obbligo del concessionario di prestarsi ad agevolare l'amministrazione nell'esercizio della vigilanza sul recapito; f) le clausole penali relative alle eventuali infrazioni; g) la misura della cauzione e le modalità del relativo versamento; h) la facoltà dell'amministrazione di poter aumentare la cauzione durante la gestione del recapito; i) le condizioni alle quali diviene impegnativa o può cessare la concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-49