Regolamento›Sez. VII
Art. 51
In vigore dal 23 apr 1969
I recapiti possono disimpegnare i seguenti servizi:
accettazione e consegna della corrispondenza ordinaria, raccomandata ed assicurata e con assegno, escluso il servizio esterno di distribuzione degli oggetti postali, salvo il disposto del punto 4 dell' del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
accettazione e consegna dei pacchi postali ordinari, assicurati e con assegno, escluso il servizio esterno di distribuzione dei pacchi postali in arrivo;
vendita delle carte valori postali, acquistate dal concessionario;
emissione e pagamento vaglia:
riscossione di crediti;
conti correnti;
libretti postali di risparmio;
buoni postali fruttiferi;
servizio telegrafico o fonotelegrafico.
I recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a denaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali o agenzie, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dal direttore provinciale delle poste, che, ai sensi del successivo , approva la concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-51