RegolamentoSez. VII

Art. 51

In vigore dal 23 apr 1969
I recapiti possono disimpegnare i seguenti servizi: accettazione e consegna della corrispondenza ordinaria, raccomandata ed assicurata e con assegno, escluso il servizio esterno di distribuzione degli oggetti postali, salvo il disposto del punto 4 dell' del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689; accettazione e consegna dei pacchi postali ordinari, assicurati e con assegno, escluso il servizio esterno di distribuzione dei pacchi postali in arrivo; vendita delle carte valori postali, acquistate dal concessionario; emissione e pagamento vaglia: riscossione di crediti; conti correnti; libretti postali di risparmio; buoni postali fruttiferi; servizio telegrafico o fonotelegrafico. I recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a denaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali o agenzie, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dal direttore provinciale delle poste, che, ai sensi del successivo , approva la concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-51

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