RegolamentoSez. VI

Art. 45

In vigore dal 23 apr 1969
Una quota pari al dieci per cento della somma stanziata dall'amministrazione quale compenso per l'incremento dei servizi a danaro dovrà essere ripartita fra il personale degli uffici locali e delle agenzie che nel penultimo esercizio finanziario abbiano accettato domande di apertura di nuovi conti correnti postali a favore dei quali sia stato accreditato per il successivo esercizio finanziario un interesse d'importo non inferiore a lire duecento. La ripartizione sarà fatta in base al numero dei conti correnti predetti che risultano aperti da ciascun ufficio. La ripartizione di tale compenso sarà disposta nella misura di un terzo a favore dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie e nella misura di due terzi a favore degli ufficiali. Negli uffici locali in cui presta servizio un solo ufficiale l'aliquota ad esso spettante sarà pari ad un terzo della quota premio, mentre i due terzi spetteranno al dirigente. Negli uffici in cui presta servizio una sola unità, spetta a questa l'intero compenso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-45

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Art. 45 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo