RegolamentoSez. VI

Art. 41

In vigore dal 23 apr 1969
Ai prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta, a norma dell'art. 136 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, dal dirigente dell'ufficio locale o dell'agenzia di destinazione della consegna dei telegrammi ordinari ed urgenti e degli espressi postali, verrà pagato dall'amministrazione per ciascun oggetto consegnato un compenso di lire 50.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-41

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