Regolamento›Sez. IV
Art. 37
In vigore dal 23 apr 1969
In caso di infortuni sul lavoro gli agenti temporanei, assunti ai sensi dell'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno lo stesso trattamento dell'altro personale non di ruolo nella amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-37