Art. 37
RegolamentoSez. IV

Art. 37

63 / 99
In vigore dal 23 apr 1969
In caso di infortuni sul lavoro gli agenti temporanei, assunti ai sensi dell'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno lo stesso trattamento dell'altro personale non di ruolo nella amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-37