RegolamentoSez. V

Art. 39

In vigore dal 23 apr 1969
La facoltà di produrre ricorso avverso i provvedimenti relativi ai trasferimenti a domanda o d'ufficio può essere esercitata dall'impiegato nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale o dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento adottato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-39

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Art. 39 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo