Art. 39
RegolamentoSez. V

Art. 39

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In vigore dal 23 apr 1969
La facoltà di produrre ricorso avverso i provvedimenti relativi ai trasferimenti a domanda o d'ufficio può essere esercitata dall'impiegato nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale o dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento adottato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-39