Regolamento
Art. 77
In vigore dal 23 apr 1969
Nel caso di morte in servizio dell'iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, la direzione provinciale delle poste comunica telegraficamente all'istituto postelegrafonici l'evento e gli spedisce copia dello stato di servizio e le altre notizie necessarie. Invita, altresì, gli aventi diritto a presentare l'istanza, documentata, per conseguire il trattamento di quiescenza.
La liquidazione della pensione provvisoria viene disposta non oltre un mese dalla presentazione della domanda stessa, corredata dei documenti comprovanti il diritto alla riversibilità Trattamento privilegiato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-77