Regolamento

Art. 77

In vigore dal 23 apr 1969
Nel caso di morte in servizio dell'iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, la direzione provinciale delle poste comunica telegraficamente all'istituto postelegrafonici l'evento e gli spedisce copia dello stato di servizio e le altre notizie necessarie. Invita, altresì, gli aventi diritto a presentare l'istanza, documentata, per conseguire il trattamento di quiescenza. La liquidazione della pensione provvisoria viene disposta non oltre un mese dalla presentazione della domanda stessa, corredata dei documenti comprovanti il diritto alla riversibilità Trattamento privilegiato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-77

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Art. 77 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo