Regolamento

Art. 79

In vigore dal 23 apr 1969
L'istanza di pensione privilegiata è trasmessa dall'istituto postelegrafonici al Ministero delle poste e telecomunicazioni che procederà agli accertamenti prescritti per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nel caso di invalidità, a quale categoria debba ascriversi l'infermità, con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-79

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Art. 79 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo