Regolamento

Art. 74

In vigore dal 23 apr 1969
Nel caso in cui all'atto della cessazione dal servizio non sia possibile provvedere alla liquidazione della pensione come previsto dal precedente , viene concessa, in via provvisoria, la pensione eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione. Il direttore provinciale determina l'ammontare del trattamento provvisorio di pensione, dando comunicazione del relativo provvedimento all'istituto postelegrafonici che effettua il pagamento mediante assegni di conto corrente postale da recapitarsi a domicilio del beneficiario non oltre un mese dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto al fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-74

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Art. 74 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo