Regolamento

Art. 81

In vigore dal 23 apr 1969
Le deliberazioni con le quali si concedono o si negano pensioni privilegiate sono emesse dal presidente dell'istituto postelegrafonici, su conforme parere del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo, sentito il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Quando il consiglio di amministrazione predetto non intenda adottare il parere del comitato di cui al comma che precede, il presidente fa risultare nella deliberazione i motivi del dissenso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 81 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo